Nel DPCM emanato ieri dal Presidente del Consiglio vengono specificate le attività che vengono sospese. Tra queste non vi sono quelle relative alla installazione e manutenzione di impianti le quali, relativamente agli interventi tesi a garantire la sicurezza e la funzionalità degli stessi, rientrano tra i cosiddetti “servizi pubblici essenziali” così come previsto dagli artt. 1 e 2 della L. 146/90.

In particolare nel comma a) dell’art. 2 viene specificato che tra i servizi pubblici essenziali sono ricompresi “l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessita’, nonche’ la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi”.

Pertanto, considerando che, almeno a stare al testo del DPCM, tutto ciò che non è vietato è consentito, tutte le attività di manutenzione ed installazione di impianti possono proseguire garantendo, ma questo era da considerarsi sottointeso, le misure di protezione e sicurezza.

Misure di protezione

DPCM 11 marzo 2020