Pubblichiamo, di seguito, l’intervista al Presidente di CNA Installazione Impianti Carmine Battipaglia che uscirà nel numero di giugno della rivista L’Installatore Professionale
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La necessità di semplificare e sburocratizzare norme ed adempimenti cui il settore dell’installazione impianti deve sottostare è stata da tempo segnalata a Parlamento, governo e forze politiche dalle associazioni di settore, CNA Installazione impianti in primis che ne ha evidenziate alcune urgenti e non più rinviabili a partire dalla qualificazione per l’installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili (FER)
L’art. 15 del d.lgs. 28/2001 ha infatti introdotto un sistema di qualificazione degli installatori di impianti FER che prevede il mantenimento della qualificazione ottenuta grazie ai requisiti di cui al DM 37/08 mediante la frequenza obbligatoria di 16 ore di formazione ogni 3 anni.
“Purtroppo – afferma Carmine Battipaglia, Presidente CNA Installazione Impianti – nel decreto in questione non vi è alcun riferimento all’obbligo, da parte delle Camere di Commercio, dell’inserimento nella visura camerale delle imprese della qualificazione ottenuta e dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento necessario per mantenere la qualificazione”.
Questa carenza ha creato non pochi problemi e malumori alle imprese che, dopo aver svolto il percorso formativo di aggiornamento, non hanno la possibilità di riscontrare da nessuna parte la loro avvenuta qualificazione o lo svolgimento del percorso di aggiornamento necessario per mantenere la qualificazione ottenuta.
“Di conseguenza – prosegue Battipaglia – sta crescendo nella categoria la richiesta di un provvedimento legislativo che in questo senso “completi” il Dlgs 28/2011 prevedendo l’iscrizione nella visura camerale delle imprese della avvenuta qualificazione FER”.
Altra semplificazione richiesta dagli installatori della CNA è riferita all’iter di consegna della Dichiarazione di Conformità che andrebbe reso telematico: “Le dichiarazioni di conformità – propone Battipaglia – dovrebbero essere inviate alle Camera di Commercio competenti per territorio ed inserite in una apposita Banca Dati delle Dichiarazioni di Conformità in modo che siano immediatamente fruibili sia dalle autorità competenti che dai diretti interessati come installatori, progettisti e cittadini”.
Da risolvere c’è poi anche l’annoso problema del trasferimento delle certificazioni f-gas da un ente di certificazione ad un altro, La certificazione, come è noto, viene rilasciata da un organismo di certificazione designato dal Ministero dell’Ambiente previa approvazione da parte dello stesso Ministero di un tariffario) che deve contenere informazioni relative ai costi concernenti, ad esempio, la presentazione della domanda di certificazione, l’esame della documentazione, le verifiche ispettive ed il rilascio della certificazione,
Al di là della evidente anomalia costituita da un “tariffario” previsto per legge, alcuni enti di certificazione chiedono alle persone ed imprese certificate che vogliono cambiare ente e necessitano della documentazione prevista dai Regolamenti emanati da ACCREDIA, importi ingiustificati sotto varie voci come ad esempio di “consegna documentazione di trasferimento”, “trasferimento persona verso altro Organismo di Certificazione”, “Dichiarazione di assenza pendenze”, etc. che non sono assolutamente comprese in quelle del tariffario consegnato al Ministero dell’Ambiente e che spesso, per la loro entità, impediscono di fatto, o rendono quantomeno difficoltoso, il libero passaggio da un ente all’altro.
“Tale circostanza – sottolinea il Presidente degli installatori CNA – sta creando diverse criticità ai soggetti, persone ed imprese, cui il decreto impone l’obbligo di certificazione, che vogliono legittimamente cambiare l’organismo di certificazione e che si trovano a dover corrispondere agli organismi di certificazione autorizzati, per ottemperare alle prescrizioni di legge, somme di cui non si comprende a che titolo debbano essere corrisposte”.
Sempre nel settore termoidraulico va segnalato il problema del rispetto delle norme tecniche. La 1083/71, all’art.1, stabilisce che il ricorso alle regole specifiche della buona tecnica da parte del tecnico, equivale a garantire la salvaguardia la sicurezza dei fruitori di un impianto a gas (“Tutti i materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza”).
Nel successivo art. 3, il concetto di “regola della buona tecnica” viene esplicitato come il ricorso alle norme specifiche per la sicurezza predisposte dall’UNI e approvate con decreto ministeriale (“I materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza”).
Queste norme sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno. Tale impostazione, però, crea notevoli problemi in concomitanza dell’aggiornamento delle norme tecniche stesse per via degli atavici ritardi con i quali le norme vengono recepite ai sensi della Legge 1083/71 (l’ultimo “recepimento” risale al D.M. del 30 settembre 2015): “ La UNI 7129 ad esempio – chiarisce Battipaglia – è una norma essenziale per la realizzazione di impianti domestici a gas, ma nonostante sia stata aggiornata nel 2008 e ancor di più radicalmente rivista nel 2015, risulta approvata con Decreto Ministeriale nella sua edizione del 2008”.
Peraltro, occorre ricordare che il D.M. 37/08 (e prima ancora la Legge 46/90), ha individuato nel concetto di “regola dell’arte” lo strumento per garantire la sicurezza degli impianti. Un impianto pertanto, si considera realizzato secondo la “regola dell’arte” (ergo è un impianto “sicuro”) qualora il tecnico lo progetti e lo installi secondo le norme vigenti. Viene quindi meno il richiamo alla preventiva approvazione da parte del Ministero come invece previsto dalla Legge 1083/71.

Questa discrasia ha creato notevoli problemi anche di ordine pratico. Si pensi all’attivazione di una nuova fornitura di gas per un impianto domestico: il tecnico dichiara di averlo eseguito secondo la “regola dell’arte” di cui al D.M. 37/08, il che presuppone il richiamo alla norma UNI CIG 7129:2015 (in quanto norma vigente), ma, allo stesso modo, il medesimo tecnico potrebbe dichiarare di aver realizzato l’impianto secondo la “regola della buona tecnica” citando in questo caso la norma UNI CIG 7129:2008, ormai obsoleta nei contenuti, ma che risulta l’ultima esplicitamente approvata con decreto ai sensi della Legge 1083/71.

“Per queste ragioni – propongono gli installatori della CNA – il testo legislativo andrebbe modificato prevedendo che, in concomitanza dell’aggiornamento di una norma tecnica afferente alla Legge 1083/71, la formale approvazione si intenda come acquisita una volta trascorso un congruo periodo di tempo, ad esempio un anno Così facendo i tecnici avrebbero tutto il tempo di aggiornarsi, i distributori del gas possono adottare un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale ed il Ministero dello Sviluppo Economico verrebbe alleggerito in un adempimento francamente inutile”.

Ultima, ma non ultima, richiesta di semplificazione avanzata da CNA Installazione Impianti è relativa al Decreto Legislativo 152/06. Il testo unico per l’ambiente prescrive che il tecnico, pena sanzione, in concomitanza del rilascio della dichiarazione di conformità per impianti termici di potenza superiore a 35 kW, rilasci una dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti di cui ai successivi artt. 285 (caratteristiche tecniche) e 286 (valori emissivi). Va rammentato però che, l’art. 73 della Legge 221/2015, l’Allegato IX al D.Lgs. 152/05, cui fa esplicito riferimento l’articolo 285, ai sensi del quale il tecnico dovrebbe esprimersi, esclude gli impianti a gas. “Tra l’altro si tratta di accorgimenti soggetti a progettazione per cui non si comprende perché debba essere l’installatore a dichiarare l’osservanza di tali requisiti e non direttamente il progettista. Per quanto poi concerne il rispetto dei valori emissivi si tratta di una dichiarazione che lascia il tempo che trova – chiosa Battipaglia – perché per gli impianti a combustibile gassoso e liquido non occorre che sia compilata, mentre per i combustibili solidi, non esistono norme tecniche tali da consentire una misurazione dei parametri richiesti sul campo; il tecnico pertanto non può che dichiarare quanto già dichiarato dal fabbricante della apparecchiatura stessa ed anche lo stesso invio della dichiarazione all’autorità competente per i controlli, – conclude il Presidente degli impiantisti CNA – non è che una inutile ripetizione di dati che l’installatore deve comunque trasmettere ai sensi della vigente legislazione in tema di efficienza energetica.