Con la Delibera n. 704 del 4.8.2020 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha confermato che nelle opere superspecialistiche vige ancora il limite del 30% in materia di subappalto. Le opere superspecialistiche, secondo l’ANAC, in quanto opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, sono soggette a un regime normativo in deroga alle norme generali sotto diversi profili, che si giustifica nelle intenzioni del legislatore con l’esigenza di assicurare alla stazione appaltante che l’esecuzione di tali opere sia effettuata soprattutto dall’appaltatore qualificato.
Le sentenze della Corte di giustizia del 26/09/2019 e del 27/11/2019 non appaiono, per l’Autorità, determinare la disapplicazione del limite percentuale del 30% per le SIOS non risultando in esse alcun riferimento alle opere stesse né tantomeno alla loro natura e al regime normativo speciale che le contraddistingue.
Nella Delibera viene chiaramente specificato che “i principi espressi dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) non comportino la disapplicazione dei limiti in materia di subappalto previsti dal Codice dei contratti pubblici per la categoria di opere superspecialistiche”.
L’Autorità ritiene infatti che “fermi restando i profili di oggettiva incertezza applicativa delle norme sul subappalto all’indomani delle pronunce della Corte di giustizia, come evidenziata nell’Atto di segnalazione n. 8/2019, la giurisprudenza citata dalla stazione appaltante non appare giustificare sic et simpliciter la disapplicazione del limite percentuale del 30% per le SIOS non risultando in essa alcun riferimento alla specificità delle opere superspecialistiche e al regime normativo speciale che le contraddistingue, censurando il divieto predisposto dalla normativa nazionale al comma 2 dell’art. 105, d.lgs. n. 50/2016 in quanto “si applica indipendentemente dal settore economico interessato dall’appalto di cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall’identità dei subappaltatori”.
In allegato la Delibera ANAC n. 704 del 4 agosto 2020